La Normativa CFC
Chiarimenti sulla disciplina delle società controllate estere
[/vc_column_text][vc_column_text]La normativa CFC – un argomento caldo negli ultimi tempi. Con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i chiarimenti sulla disciplina delle società controllate estere (Controlled Foreign Companies), alla luce dei numerosi contributi pervenuti in occasione della consultazione pubblica avviata lo scorso luglio 2021.
Nella circolare si illustrano i requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della disciplina CFC e le modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano. Le imposte virtuali italiane, però, devono essere sempre assunte al lordo (ossia senza tener conto dello scomputo) di eventuali ipotetici crediti d’imposta (ossia che sarebbero spettati in caso di residenza in Italia) per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione. Il calcolo deve essere eseguito partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o del rendiconto della controllata, redatti secondo le regole dello Stato di localizzazione.[/vc_column_text][stm_separator align=”center”][vc_column_text]
La normativa italiana CFC
I soggetti fiscalmente residenti che detengono partecipazioni in enti esteri devono verificare l’articolo 167 del TUIR. Si tratta della normativa CFC (sulle Controlled Foreign Company) che prevede la tassazione per trasparenza del reddito societario in capo al soggetto controllante italiano.
La disciplina delle CFC rappresenta lo strumento utilizzato dagli ordinamenti fiscali dell’Unione Europea per evitare possibili fattispecie di elusione fiscale. È un riferimento ad una disciplina fiscale nata per contrastare la localizzazione fittizia di redditi significativi in società partecipate estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Si tratta, in particolare, società che non procedono alla sistematica distribuzione dei dividendi.
La disciplina relativa alle Controlled Foreign Companies contenuta nell’art. 167 TUIR ha la finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un’attività economica effettiva.[/vc_column_text][vc_column_text]
I presupposti soggettivi della normativa CFC
L’imposizione derivante dall’applicazione delle disposizioni previste dalla disciplina CFC viene subita dal soggetto controllante italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi utili sotto forma di dividendi. La normativa CFC, introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 1, lettera a), legge n. 342/2000 e oggetto di ripetute modifiche nel corso degli anni, è stata recentemente riformata dall’art. 4, D.Lgs. n. 142/2018, attuativo della direttiva UE n, 2016/1164 (direttiva ATAD), recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale attuate a livello transnazionale.
In fase di recepimento della direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), nell’adeguare la normativa italiana alle disposizioni dell’UE, il legislatore ha riformato l’intero sistema CFC, anche nell’ottica di ridurre la complessità del relativo meccanismo applicativo.
La principale novità recata dal D.Lgs. n. 142/2018, in tema di normativa CFC, consiste proprio nella sostituzione del doppio sistema con un’unica fattispecie, valida a prescindere dallo Stato di residenza o di localizzazione della società estera e al ricorrere di due requisiti:
- l’assoggettamento a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui la controllata estera sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia;
- la riferibilità di oltre un terzo dei propri proventi a determinate categorie di ricavi (passive income).
La circolare, dopo aver illustrato le finalità e il contesto normativo di riferimento della disciplina, si sofferma sui requisiti per l’applicazione della stessa, distinguendo quelli soggettivi da quelli oggettivi, e consistenti nel:
- controllo esercitato dal soggetto residente nei confronti della partecipata estera
- basso livello di tassazione scontato dalla stessa partecipata nel Paese estero, ovvero dalla propria stabile organizzazione, qualora abbia trovato applicazione il regime di esenzione sugli utili della stabile organizzazione previsto per norma interna dello Stato della casa madre; e conseguimento di specifici proventi.
Successivamente, il documento fornisce chiarimenti in merito alla circostanza esimente e agli effetti che derivano dall’applicazione della disciplina CFC come innovata dal Decreto.
Nozione di controllo ai fini CFC: controllo di diritto e di fatto e partecipazione agli utili superiori al 50%
La disciplina CFC, di cui all’art. 167 del TUIR, prevede un regime di tassazione per “trasparenza” in capo al socio residente in Italia dei redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.
La nozione di controllo adottata dal legislatore nell’ambito della disciplina CFC, contenuta nel comma 2 dell’art. 167, è quella di diritto e di fatto di cui all’art. 2359 c.c. o è data dalla partecipazione agli utili superiori al 50%.
La finalità delle disposizioni in tema di CFC è quella di contrastare la localizzazione di redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Anche per questa fattispecie, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni CFC, il legislatore non si è limitato a fare riferimento alla definizione civilistica di controllo ampliandola anche alle ipotesi di preminenza solo con riguardo ai diritti economici scaturenti dalla partecipazione.
Proventi
Circa poi il conseguimento da parte del soggetto controllato estero di proventi “passive” lo schema di circolare dell’Agenzia delle Entrate affronta diversi profili relativi, in particolare ai seguenti punti:
- proventi “realizzati”, che rilevano come risultanti in contabilità, a prescindere dalla loro valenza fiscale; sul punto Assonime sottolinea che per i soggetti IAS resta valido l’approccio recato dalla circolare n. 23/E/2011 da parte dell’Agenzia delle Entrate
- proventi derivanti da “attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie”, laddove la bozza di circolare richiama nell’ambito dei “passive income” anche quelli derivanti dal “mero sfruttamento passivo del capitale”
- proventi “passive” derivanti da operazioni infragruppo, in merito ai quali Assonime sottolinea come , coerentemente con le indicazioni della direttiva ATAD, a tali fini dovrebbero essere considerate i proventi afferenti le sole società “di fatturazione” che pongono in essere operazioni intercompany, e cioè che si esauriscono nell’ambito del gruppo, senza involgere terzi indipendenti e che comportano come tali risorse interne “irrisorie”, determinando dunque, nella sostanza, un mero “ribaltamento” dei proventi da una consociata ad un’altra, diversamente, peraltro, dall’impostazione recata nello schema di circolare, che pare racchiudere anche le transazioni intervenute, essenzialmente, nella catena distributiva con terzi soggetti.
Circostanza esimente
Il comma 5 dell’art. 167 TUIR stabilisce che il soggetto controllante residente può, anche a seguito di una apposita istanza di interpello presentata all’Agenzia dell’entrate, disapplicare la normativa CFC qualora l’entità controllata (o la stabile organizzazione) svolga nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locale.
L’esimente introdotta dal legislatore italiano è coerente con la direttiva che, all’art. 7, paragrafo 2, consente di escludere la tassazione per trasparenza se la società controllata estera svolge un’attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, come evidenziato da circostante e fatti pertinenti.
Sulla circostanza esimente (cd. circostanza oggettiva) di cui all’art. 167, comma 5, TUIR, Assonime sottolinea l’importanza di acquisire alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate circa l’impostazione probatoria, coerente con l’approccio c.d. jurisdictional prescelto dall’Italia, consistente nel tassare anche i redditi active laddove i passive income superino un terzo dei proventi complessivi, e ciò perché l’attività produttiva di questi active attratti a tassazione in regime CFC fungerebbe da esimente, ove tale attività risulti effettiva, anche per i passive income.
Le modalità di calcolo secondo la normativa CFC – provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Con il provvedimento n. 376652 del 27 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate aggiunge un nuovo tassello alla disciplina delle imprese estere controllate – CFC.
In particolare, il provvedimento individua i criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna.
Nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano sia le imposte sul reddito effettivamente dovute dall’entità estera controllata nello Stato di localizzazione, al netto dell’utilizzo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento, sia le imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso.
ATTENZIONE: Qualora tra l’Italia e lo Stato di localizzazione della controllata ovvero lo Stato in cui si verifica il pagamento delle imposte sul reddito della controllata stessa sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione.
Nell’ipotesi di Confederazioni di Stati,nel computo della tassazione effettiva estera si considerano, oltre che le imposte federali, anche le imposte sul reddito proprie di ciascuno Stato federato e delle amministrazioni locali.
Tenuto conto della natura di imposte sul reddito, queste rilevano anche se non espressamente incluse nell’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato di localizzazione della controllata.
Per calcolare la tassazione virtuale interna rileva l’IRES, senza considerare sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata. Ai medesimi fini non assume rilevanza l’IRAP.[/vc_column_text][vc_column_text]
I criteri della tassazione
Per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale interna si applicano i seguenti criteri:
- il calcolo della tassazione virtuale interna è eseguito sulla base delle caratteristiche della controllata, partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della stessa, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione. In particolare, se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano tali principi contabili internazionali
- salvo quanto previsto in altri casi in particolare, sono prese in considerazione le imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato o territorio estero di localizzazione che devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d’imposta o altri soggetti locali. Alle stesse condizioni, rilevano anche le imposte dovute, a titolo definitivo, in giurisdizioni diverse da quelle di localizzazione, sia dalla controllata sia da altri soggetti, in relazione al reddito della controllata stessa
- se la controllata aderisce a una forma di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento, assumono rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata
- per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale interna sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti). Tale previsione non riguarda il riversamento collegato alle predette variazioni che sono state considerate rilevanti ai fini del confronto tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna nei periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015
- non rilevano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia
- l’imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza, prevista negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione
- ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito nel primo periodo del comma 1 dell’art. 84 TUIR e, ai fini della tassazione effettiva estera, delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa dello Stato o territorio di localizzazione
- ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera vanno considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di qualsiasi agevolazione fruita dalla controllata ovvero accordata in base ad un apposito accordo concluso con l’Amministrazione fiscale estera
- è ammessa la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001.
L’opzione di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata attraverso una manifestazione di volontà, non modificabile, da esprimere attraverso apposita indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi. Redatto per Business Partner 4U da Gerardo Urti, Advisor – Consulente strategico – Business Angel. GU Capital S.r.l.